Un imprenditore, condannato per bancarotta, ha presentato ricorso straordinario sostenendo che la precedente sentenza della Cassazione avesse commesso un errore di fatto. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che l'argomentazione sollevata configurava un errore di giudizio, non un errore di fatto percettivo. La sentenza ha ribadito la netta separazione tra gli esiti del giudizio penale e quelli civili, anche quando la partecipazione di una parte civile è contestata.
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