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Art. 75 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 75 Codice di Procedura Penale

Molestia o disturbo alle persone se si stacca la luce
L'Amministratore di una società proprietaria di un immobile ha staccato la corrente elettrica al locale di una parrucchiera per costringerla a pagare i debiti contrattuali. Il Tribunale lo ha condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'ingiusta ammissione della parte civile e il mancato rinvio dell'udienza per un impegno concomitante del suo difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che interrompere l'energia elettrica configura il reato di molestia o disturbo alle persone, poiché l'atto arreca un grave e ingiustificato disagio alla vittima nello svolgimento della sua attività quotidiana. L'imputato è stato condannato a pagare le spese del processo e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Errore di fatto: i limiti del ricorso straordinario
Un imprenditore, condannato per bancarotta, ha presentato ricorso straordinario sostenendo che la precedente sentenza della Cassazione avesse commesso un errore di fatto. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che l'argomentazione sollevata configurava un errore di giudizio, non un errore di fatto percettivo. La sentenza ha ribadito la netta separazione tra gli esiti del giudizio penale e quelli civili, anche quando la partecipazione di una parte civile è contestata.
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Postergazione legale e bancarotta: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo a carico di un amministratore accusato di bancarotta fraudolenta per aver rimborsato un finanziamento alla società controllante in violazione della regola sulla postergazione legale. La Corte ha stabilito che una consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede civile, che tendeva a escludere lo squilibrio finanziario della società fallita, non è sufficiente a vincolare la decisione del giudice penale, il quale gode di un'autonoma piattaforma probatoria. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata e non meramente apparente.
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