In un caso di allagamenti da un impianto fognario condiviso tra due condomini, la Corte di Cassazione chiarisce la distinzione tra le azioni legali. La richiesta di opere di manutenzione impone un litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari coinvolti, richiedendo la loro presenza in giudizio. Al contrario, per il risarcimento dei danni, sussiste solo un litisconsorzio facoltativo, poiché la responsabilità è solidale e il danneggiato può agire contro anche uno solo dei responsabili. La Corte d'Appello aveva errato nell'annullare l'intera sentenza di primo grado, dovendo invece separare le due domande e decidere autonomamente quella risarcitoria.
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