La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34840/2024, ha stabilito un principio fondamentale in tema di reclamo accordo di ristrutturazione. Un creditore, inclusa l'Amministrazione Finanziaria, che non ha formalmente presentato opposizione durante il procedimento di omologazione dell'accordo in primo grado, non è legittimato a proporre reclamo contro il decreto di omologa. La Corte ha chiarito che il reclamo ha natura di gravame e la legittimazione ad impugnare deriva esclusivamente dalla qualità di parte formale assunta nella fase precedente del giudizio, non essendo sufficiente il mero dissenso alla proposta di transazione fiscale.
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