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Art. 74 Codice di Procedura Penale — Sezione Lavoro Civile

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Sospensione processo civile: no della Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale che aveva disposto la sospensione processo civile intentato da un istituto assicurativo per un'azione di regresso contro un'azienda. Il Tribunale aveva sospeso il giudizio in attesa della definizione di un processo penale a carico del legale rappresentante della società per gli stessi fatti. La Cassazione ha stabilito che mancano i presupposti per la sospensione, in quanto non vi è coincidenza di soggetti tra il processo civile (azienda) e quello penale (persona fisica). La regola generale è l'autonomia e la separazione dei giudizi, e la sospensione rappresenta un'eccezione da interpretare restrittivamente.
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