La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45697/2023, ha stabilito che il principio di retrodatazione cautelare, previsto per i procedimenti interni, non si applica ai rapporti tra una misura cautelare nazionale e una disposta in un procedimento di estradizione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un soggetto che chiedeva di revocare una misura cautelare legata a una richiesta di estradizione, sostenendo che i due regimi cautelari sono autonomi, rispondono a finalità diverse e i loro termini di durata non sono cumulabili.
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