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Art. 714 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 714 Codice Civile

Usucapione di beni in comproprietà: no al riesame in Cassazione
Un comproprietario ha domandato l'accertamento dell'usucapione di beni in comproprietà, sostenendo di aver utilizzato in via esclusiva alcuni terreni agricoli condivisi con i familiari. La Corte d'Appello ha respinto la pretesa poiché il richiedente non ha dimostrato un possesso esclusivo antecedente al maggio 2008, data dell'intimazione a rimuovere della legna dal fondo. Il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'omesso esame di documenti storici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudizio di legittimità non consente un nuovo esame dei fatti o delle prove già valutati nei gradi di merito. L'usucapione di beni in comproprietà richiede l'esternazione inequivoca dell'esclusione degli altri contitolari dal godimento del bene. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Usucapione di beni ereditari: ricorso nullo senza tutti i coeredi
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo all'usucapione di beni ereditari. Una delle parti interessate ha presentato ricorso senza però notificarlo a una coerede, considerata litisconsorte necessaria. La Suprema Corte, rilevando questa grave mancanza procedurale, ha applicato l'articolo 331 del codice di procedura civile. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato l'integrazione del contraddittorio, concedendo sessanta giorni di tempo per notificare l'atto alla coerede esclusa e rinviando la decisione finale.
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