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Art. 71 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 71 Codice di Procedura Penale

Amministrazione di sostegno e notifiche penali: pena ridotta
L'Imputato, condannato per estorsione e lesioni personali aggravate, ricorreva in Cassazione lamentando la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita nei confronti di un precedente amministratore di sostegno già sostituito. La Suprema Corte ha rigettato questo motivo, stabilendo che in tema di amministrazione di sostegno e notifiche penali non si applicano le forme previste per l'interdetto (notifica al tutore), a meno che non sia accertata l'incapacità dell'imputato a partecipare al processo. Tuttavia, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso dichiarando prescritto il reato di lesioni personali aggravate. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato, riducendo la pena complessiva ed eliminando la relativa sanzione, confermando invece la condanna per il reato di estorsione.
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Responsabilità civile datore di lavoro: la Cassazione
Un'associazione criminale organizzava finte selezioni di lavoro per un istituto di credito, truffando numerosi candidati. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne penali, ma ha annullato la decisione d'appello che escludeva la responsabilità civile dell'istituto. La Corte ha sancito che il giudice di secondo grado non aveva adeguatamente motivato la riforma della sentenza di primo grado, violando l'obbligo di motivazione rafforzata in tema di responsabilità civile del datore di lavoro. La questione è stata rinviata a un giudice civile.
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