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Art. 71 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 71 Codice di Procedura Penale

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: condanna per i prelievi
L'amministratore e socio unico di una società a responsabilità limitata ha subito una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'imputato ha prelevato ingenti somme societarie a ridosso del fallimento, mascherandole da compensi e assegni personali, e ha consegnato una contabilità frammentaria. L'amministratore ha impugnato la sentenza sostenendo di aver restituito parte del denaro e lamentando presunte incapacità processuali per motivi di salute. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i prelievi ingiustificati integrano reato a prescindere dal successivo recupero economico da parte della curatela e che l'incapacità dell'imputato non trova spazio nella fase di legittimità.
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Prescrizione del reato: il calcolo errato conferma la condanna
L'Imputato, condannato per molteplici furti aggravati e reati di droga, propone ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato per alcuni capi d'accusa. Egli contesta il calcolo dei periodi di sospensione effettuato dalla Corte d'Appello, ritenendo che tre di essi dovessero essere limitati a sessanta giorni ciascuno. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici rilevano che, anche applicando il limite di sessanta giorni invocato dal ricorrente, la somma dei periodi di sospensione, incluso quello per sospensione del processo, supererebbe comunque il tempo calcolato dai giudici di merito. Di conseguenza, la prescrizione del reato non si era compiuta prima della sentenza di secondo grado. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Incapacità dell’imputato: limiti al ricorso
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso contro un'ordinanza del GIP che aveva negato la sospensione del processo per presunta incapacità dell'imputato. Il giudice di merito aveva respinto l'istanza di perizia basandosi su documentazione medica già acquisita. La Suprema Corte ha ribadito che l'ordinanza di rigetto non è autonomamente impugnabile, poiché non determina una stasi processuale né costituisce un atto abnorme, rientrando nei poteri deliberativi del magistrato.
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