Un individuo, inizialmente assolto per furto pluriaggravato a causa della particolare tenuità del fatto, è stato successivamente condannato in appello. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso, sostenendo che il reato si fosse estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, nonostante un periodo di sospensione della prescrizione dovuto all'incapacità dell'imputato di partecipare al processo, il termine massimo per la prescrizione del reato era comunque scaduto prima della pronuncia della sentenza d'appello. La condanna è stata annullata.
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