La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 195/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di espropriazione. L'indennità di asservimento per pubblica utilità, come nel caso di un parco eolico, non può essere automaticamente equiparata all'indennità di esproprio. La Corte ha chiarito che l'asservimento costituisce una compressione minore del diritto di proprietà rispetto alla sua totale ablazione, pertanto l'indennizzo deve essere proporzionalmente inferiore. La sentenza di merito che aveva parificato le due indennità è stata cassata con rinvio per mancanza di adeguata motivazione.
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