La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6588/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente contro un estratto di ruolo. Applicando la nuova normativa (ius superveniens), i giudici hanno stabilito che l'impugnazione estratto di ruolo è possibile solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo. In assenza di tale prova, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire, a prescindere dalla presunta omessa notifica della cartella di pagamento originaria.
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