Un ex dipendente di un'autorità pubblica per l'aviazione, confluito in un nuovo ente nazionale, ha rivendicato il diritto a mantenere l'indennità di buonuscita anziché passare al regime del TFR. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la legge speciale istitutiva del nuovo ente ha legittimamente disposto il passaggio al TFR. La Corte ha chiarito che i diritti acquisiti sono stati salvaguardati attraverso la conversione della buonuscita maturata in una quota iniziale del nuovo TFR, in linea con l'obiettivo di armonizzare i trattamenti del personale proveniente da enti diversi.
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