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Art. 699 Codice Penale — Sezione Quarta Penale

Altri anni per Art. 699 Codice Penale

Porto abusivo di armi: nunchaku pericoloso e niente sconti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per porto abusivo di armi e reati sugli stupefacenti. L'imputato contestava la mancata applicazione della riduzione di pena di un sesto, introdotta dalla Riforma Cartabia per la mancata impugnazione, e la congruità della pena per il possesso di un nunchaku. I giudici hanno chiarito che la nuova norma non era ancora in vigore al momento della sentenza d'appello. Inoltre, la pena di sei mesi di arresto per il porto abusivo di armi è stata ritenuta corretta e proporzionata alla gravità dell'oggetto, idoneo a colpire e strangolare. L'imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Porto di coltello a serramanico: condanna definitiva per appello errato
Un uomo condannato per il porto di coltello a serramanico ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa sosteneva che l'oggetto dovesse essere classificato come 'arma impropria' e non 'propria', con conseguenze sanzionatorie minori. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza originaria era un 'patteggiamento' (accordo sulla pena) e la legge limita fortemente l'impugnazione in questi casi. Il ricorso è possibile solo se la qualificazione giuridica del reato è palesemente errata rispetto all'accusa. In questo caso, stabilire la natura del coltello richiedeva una nuova analisi dei fatti, non permessa in quella sede. La condanna è quindi diventata definitiva.
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