La Corte d'appello ha negato la sospensione dell'estradizione verso gli Stati Uniti a una persona affetta da disturbo bipolare e a rischio suicidario, ritenendo che tale decisione spetti al Ministero della Giustizia e non all'autorità giudiziaria. La persona richiesta ha impugnato la decisione in Cassazione lamentando la violazione del diritto alla salute e il pericolo di trattamenti inumani. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i giudici valutano solo la legittimità della consegna prima della sentenza definitiva. Una volta concluso il giudizio, la gestione materiale della consegna e la valutazione di gravi patologie sopravvenute appartengono alla competenza esclusiva del Ministro della Giustizia. Di conseguenza, il ricorrente resta soggetto alla procedura di consegna stabilita dal potere esecutivo e deve pagare le spese processuali.
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