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Art. 69 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Divieto di ne bis in idem: non vale per complici diversi
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del divieto di ne bis in idem. Il principio, che impedisce un secondo processo per lo stesso fatto, si applica solo se l'imputato è la medesima persona. Nel caso di un abuso edilizio, è legittimo emettere due distinti decreti penali di condanna a carico di soggetti diversi, anche se il reato è lo stesso. Questo perché la condotta di ogni concorrente costituisce un fatto giuridicamente autonomo e a lui attribuibile. La Corte ha quindi annullato la decisione di un giudice che, applicando erroneamente il divieto di ne bis in idem, aveva revocato una delle due condanne emesse nei confronti di persone differenti.
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