Un Giudice dell'esecuzione revocava a Il Condannato la sospensione condizionale della pena, concessa per il reato di lesioni personali. Il beneficio era subordinato al risarcimento di quindicimila euro in favore de La Persona Offesa, ma la sentenza non fissava una data di scadenza. Il magistrato riteneva il debitore inadempiente fin dal passaggio in giudicato. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha annullato il provvedimento di revoca senza rinvio. La Corte ha chiarito che il termine per pagare il risarcimento costituisce un elemento essenziale del beneficio penale. In assenza di una scadenza fissata dai giudici di merito o dell'esecuzione, il debitore può adempiere entro l'intero periodo di prova previsto dalla legge, ossia cinque anni per i delitti.
Continua »