Un imputato, condannato per possesso di un lampeggiante simile a quelli delle forze dell'ordine, si era visto revocare in appello il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha annullato tale revoca, stabilendo un principio fondamentale: la revoca sospensione condizionale non può essere disposta dal giudice d'appello se il Pubblico Ministero non ha impugnato la concessione del beneficio in primo grado, poiché ciò viola il divieto di peggiorare la situazione dell'imputato a seguito del suo solo ricorso.
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