Un uomo ottiene la sospensione condizionale per una rapina aggravata. Successivamente, il Pubblico Ministero scopre una precedente condanna per ricettazione, non nota al giudice che aveva concesso il beneficio. Tale precedente impediva per legge la concessione della sospensione. Il Giudice dell'Esecuzione dispone quindi la revoca sospensione condizionale della pena. L'uomo ricorre in Cassazione, ma il suo ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte Suprema conferma che il beneficio concesso per un errore di fatto, basato su un casellario giudiziale incompleto, deve essere revocato, poiché le condizioni legali non sussistevano fin dall'inizio.
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