Un cittadino straniero aveva ottenuto la Sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Il Tribunale di Brescia, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio sostenendo che l'attività fosse stata svolta per un numero di ore insufficiente e oltre il termine stabilito. L'interessato ha fatto ricorso in Cassazione, evidenziando che il ritardo nell'inizio dei lavori era dipeso dai tempi tecnici per ottenere il nulla osta amministrativo e non dalla sua volontà. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca non può essere automatica ma richiede una valutazione sulla colpevolezza del condannato. Inoltre, i giudici hanno chiarito che il lavoro parzialmente svolto deve essere conteggiato per ridurre l'eventuale pena residua da espiare.
Continua »