La Corte d'appello aveva unificato, tramite il reato continuato in sede esecutiva, due condanne inflitte a un ex politico: la prima per concorso esterno in associazione mafiosa conclusa nel 2009 e la seconda per episodi di corruzione avvenuti in carcere a partire dal 2014. I giudici territoriali avevano ravvisato un comune disegno illecito nel suo complessivo modo di fare politica. Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza, contestando l'assenza di una programmazione unitaria iniziale e l'ampia distanza temporale tra i fatti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'accusa e annullato il provvedimento senza rinvio, ribadendo che una generica abitudine delinquenziale o necessità contingente non integra la continuazione. Il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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