Un debitore propone opposizione agli atti esecutivi contro un pignoramento immobiliare derivante da un decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati. Il Tribunale dichiara inammissibile l'opposizione, ritenendo applicabile il rito speciale delle locazioni, che imponeva l'introduzione della causa con ricorso entro un termine perentorio. Il debitore aveva invece utilizzato l'atto di citazione, depositato oltre la scadenza. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del debitore e chiarisce che il rito speciale delle locazioni si applica solo alla fase di cognizione sul contratto d'affitto, e non alle successive opposizioni esecutive. Per queste ultime si applica sempre il rito ordinario. La sentenza viene quindi cassata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
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