La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3708/2024, ha annullato la revoca dei lavori di pubblica utilità disposta da un Giudice dell'esecuzione. La Corte ha stabilito che la mancata comunicazione tra l'ente di servizio e l'ufficio di sorveglianza (UEPE) non può essere imputata al condannato. La responsabilità di avviare e supervisionare la procedura esecutiva della pena spetta infatti al Pubblico Ministero. Pertanto, una revoca basata su una presunta inerzia del condannato, non provata, è illegittima.
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