I Proprietari di alcuni immobili abusivi hanno chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo la questione di esclusiva competenza delle autorità amministrative. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei Proprietari, stabilendo che l'ordine di demolizione, pur avendo natura di sanzione amministrativa, è un provvedimento giurisdizionale accessorio alla condanna penale. Di conseguenza, spetta sempre al giudice dell'esecuzione penale decidere sulle controversie relative alla sua legittimità ed eseguibilità. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, ordinando al Tribunale di esaminare l'istanza nel merito.
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