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Art. 655 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 655 Codice di Procedura Penale

Ordine di demolizione: decide il giudice penale, non il Comune
I Proprietari di alcuni immobili abusivi hanno chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo la questione di esclusiva competenza delle autorità amministrative. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei Proprietari, stabilendo che l'ordine di demolizione, pur avendo natura di sanzione amministrativa, è un provvedimento giurisdizionale accessorio alla condanna penale. Di conseguenza, spetta sempre al giudice dell'esecuzione penale decidere sulle controversie relative alla sua legittimità ed eseguibilità. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, ordinando al Tribunale di esaminare l'istanza nel merito.
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Ordine di demolizione: il giudice penale batte la burocrazia
I Proprietari di un immobile abusivo hanno chiesto la revoca dell'ordine di demolizione emesso dal giudice penale. Il Tribunale di Gela ha rigettato la richiesta, ritenendo che le recenti riforme avessero trasferito la competenza ad altri organi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Proprietari, stabilendo che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ha natura di provvedimento giurisdizionale. Di conseguenza, la competenza a decidere sulla sua esecuzione spetta sempre al giudice dell'esecuzione penale e non alle autorità amministrative. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione precedente, rinviando il caso al Tribunale per valutare se sia tecnicamente impossibile demolire la parte abusiva senza danneggiare quella regolare, precisando che tale impossibilità non deve essere imputabile ai Proprietari stessi.
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Ordine di demolizione: decide il giudice, non la PA
Il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di un cittadino volta a sospendere o revocare un ordine di demolizione per opere abusive, ritenendo competente la pubblica amministrazione per i problemi tecnici di esecuzione. Il cittadino ricorreva in Cassazione, sostenendo la competenza del giudice dell'esecuzione penale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ha natura giurisdizionale. Di conseguenza, ogni controversia sulle modalità pratiche di esecuzione spetta al giudice dell'esecuzione e non alla pubblica amministrazione. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza, trasmettendo gli atti al Tribunale affinché valuti l'effettiva impossibilità tecnica di demolire l'abuso senza danneggiare la parte lecita dell'immobile.
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