La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22856/2024, chiarisce il regime fiscale applicabile all'imposta di registro su un decreto ingiuntivo. Se il decreto serve solo a recuperare somme dovute a seguito di un contratto già risolto per una clausola risolutiva espressa, si applica l'imposta proporzionale e non quella fissa. La Corte sottolinea che il decreto ingiuntivo in questo caso ha natura di condanna al pagamento e non di atto che risolve il contratto, giustificando così l'imposta proporzionale.
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