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Art. 649 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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Altri anni per Art. 649 Codice di Procedura Penale

Giudicato progressivo e limiti del giudizio di rinvio
La Corte di Cassazione annulla una sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale, emessa in sede di rinvio. La Corte stabilisce che, a seguito di un annullamento parziale limitato al reato di tentato omicidio, la precedente statuizione di assorbimento del reato di resistenza era passata in giudicato. Questo principio di giudicato progressivo impediva al giudice del rinvio di 'resuscitare' e giudicare nuovamente il reato minore, la cui sorte era già stata definita e non impugnata.
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Associazione mafiosa: detenzione e ne bis in idem
La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per il reato di associazione mafiosa, stabilendo principi chiave. Ha chiarito che lo stato di detenzione non interrompe automaticamente la partecipazione al sodalizio criminale, specialmente per i ruoli di vertice. Inoltre, ha precisato che processare un individuo per lo stesso reato, ma per un periodo temporale successivo e sulla base di nuovi elementi, non viola il principio del 'ne bis in idem'. Un ricorso è stato dichiarato inammissibile per eccessiva genericità.
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Misure di prevenzione e confisca senza pericolosità
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità delle misure di prevenzione patrimoniale, come la confisca, anche quando la pericolosità sociale del soggetto non è più attuale. La decisione si basa sulla pericolosità manifestata nel periodo in cui i beni sono stati accumulati in modo sproporzionato rispetto al reddito lecito. La Corte ha inoltre ribadito che il principio del 'ne bis in idem' non si applica tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, data la loro diversa natura e finalità.
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Concorso associazione mafiosa: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un soggetto in custodia cautelare per associazione mafiosa e narcotraffico. La sentenza chiarisce il concorso tra associazione mafiosa e quella dedita al traffico di stupefacenti, affermando che i due reati possono coesistere se le organizzazioni sono strutturalmente autonome. Vengono inoltre convalidate le intercettazioni tramite captatore informatico e confermata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di mafia.
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