La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per ricettazione, confermando la legittimità della sentenza d'appello. Il ricorrente lamentava una violazione del divieto di reformatio in peius poiché il giudice di secondo grado aveva modificato la motivazione riguardante il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che tale divieto riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza e il trattamento sanzionatorio concreto, non la motivazione. Inoltre, è stata ribadita l'inammissibilità per carenza di interesse riguardo alla contestazione della recidiva, in quanto la sua eventuale esclusione non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico sulla pena finale.
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