La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile proposto contro una sentenza della Corte d'Appello di Firenze. Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto le questioni sollevate non erano ammissibili nel giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi decisivi, come avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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