La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26369/2025, affronta un caso di presunto autoriciclaggio e peculato. La Corte stabilisce che i fondi ricevuti da un'associazione privata come corrispettivo per un servizio pubblico perdono la loro natura pubblicistica. Di conseguenza, la loro appropriazione non configura il reato di peculato, ma quello di appropriazione indebita. Tuttavia, la Corte chiarisce un punto fondamentale sull'autoriciclaggio: questo reato può sussistere anche se il reato presupposto (l'appropriazione indebita) non è procedibile per mancanza di querela, annullando con rinvio la decisione precedente.
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