Una società ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro su un decreto ingiuntivo esecutivo, sostenendo che il successivo fallimento del debitore ne annullasse il presupposto impositivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo è dovuta in base alla sua natura di atto esecutivo al momento dell'emissione, a prescindere da eventi successivi come il fallimento, che ne limitano solo la concreta eseguibilità ma non ne elidono la validità. La sentenza conferma che solo la revoca o l'annullamento definitivo del decreto possono giustificare un rimborso.
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