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Art. 644 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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Altri anni per Art. 644 Codice di Procedura Civile

Cessione ramo d’azienda: i debiti e la prova
Una società acquirente di un ramo d'azienda si opponeva a un decreto ingiuntivo per debiti della cedente, sostenendo che non fossero relativi al ramo trasferito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi procedurali, confermando le decisioni dei giudici di merito. La pronuncia sottolinea l'impossibilità per la Suprema Corte di riesaminare i fatti e l'importanza del rigore formale nella formulazione dei motivi di ricorso in tema di cessione ramo d'azienda.
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Opposizione a precetto: la competenza per valore
Un condomino proponeva opposizione a un precetto notificatogli da una ditta creditrice del condominio. Sosteneva la competenza del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo originario, a prescindere dal basso valore del precetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la competenza per l'opposizione a precetto si determina in base al valore del credito precettato e non in base al giudice che ha emesso il titolo. La Corte ha chiarito la distinzione tra notifica nulla, che consente l'opposizione tardiva, e notifica inesistente, che legittima l'opposizione all'esecuzione.
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Opposizione a precetto: competenza per valore e notifica
Una recente ordinanza della Cassazione chiarisce la competenza in caso di opposizione a precetto basata su un decreto ingiuntivo notificato in modo errato. La Corte stabilisce che, se la notifica è semplicemente nulla e non giuridicamente inesistente, la competenza per l'opposizione all'esecuzione si determina in base al valore del credito precettato. In questo caso, il ricorso di una condomina è stato respinto, confermando la competenza del Giudice di Pace data l'esiguità della somma richiesta.
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Ricorso inammissibile: l’obbligo di esposizione chiara
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile a causa di una esposizione dei fatti frammentaria, incompleta e oscura. La decisione sottolinea come il mancato rispetto del requisito di chiarezza previsto dall'art. 366 c.p.c. impedisca alla Corte di esaminare nel merito le censure, ribadendo che il ricorso deve essere autosufficiente e permettere una piena comprensione della controversia senza dover consultare altri atti.
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