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Art. 644 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Notifica del decreto ingiuntivo: nullità o inesistenza
Un condominio ha notificato un precetto di pagamento a una società debitrice sulla base di un'ingiunzione provvisoriamente esecutiva. La società ha proposto opposizione agli atti esecutivi, sostenendo la totale inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo perché recapitata presso il vecchio indirizzo del legale rappresentante e conclusa per compiuta giacenza. La Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra notifica inesistente e notifica nulla. La consegna tentata da un ufficiale abilitato a un indirizzo anagrafico formale non è inesistente ma semplicemente nulla. Il debitore deve quindi agire tramite opposizione tardiva davanti al giudice che ha emesso il decreto, anziché contestare il precetto esecutivo. I giudici hanno respinto il ricorso della società, condannandola alle spese processuali.
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Notifica tardiva e inefficacia del decreto ingiuntivo
Una società creditrice ha ottenuto un provvedimento per riscuotere un credito, ma lo ha notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni. Il debitore ha chiesto la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo davanti al giudice di prossimità, ottenendo l'annullamento dell'ordine di pagamento. La società creditrice ha impugnato tale provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che il debitore avrebbe dovuto attivare una formale opposizione. Durante il giudizio di legittimità, la parte creditrice ha depositato formale atto di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo, confermando in via definitiva l'azzeramento dell'ingiunzione.
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