La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un indagato accusato di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Durante il procedimento di legittimità, il G.I.P. competente ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari per cessazione delle esigenze cautelari. Tale evento ha determinato una sopravvenuta carenza d'interesse, rendendo inutile la decisione sul merito del ricorso. La Corte ha precisato che l'interesse permane solo se il ricorrente dichiara di voler utilizzare la sentenza per richiedere la riparazione per ingiusta detenzione, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
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