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Art. 637 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Ricorso Penale Inammissibile: La Prova Nuova non Ribalta la Condanna
Un condannato ha presentato ricorso per la revisione di una sentenza penale, sostenendo un vizio di motivazione e l'esistenza di una "prova nuova" capace di ribaltare la condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, poiché la prova nuova presentata non aveva la capacità di modificare l'esito della precedente condanna. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Istanza di revisione: quando la prova non è nuova
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un'**istanza di revisione** presentata da un soggetto condannato in via definitiva per omicidio. Il ricorrente basava la richiesta su presunte nuove prove testimoniali. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che tali elementi erano privi dei requisiti di novità e decisività, essendo già stati vagliati nei precedenti gradi di giudizio o risultando palesemente incompatibili con le risultanze scientifiche del DNA già acquisite.
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