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Art. 635-quinquies Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Danneggiamento di sistemi informatici: pena confermata
L'Imputato ha subito una condanna per il reato di danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità. Contro la decisione della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione contestando la ricostruzione della colpevolezza e la misura della sanzione inflitta. Il ricorrente riteneva la pena eccessiva nonostante la concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi motivi di doglianza erano identici a quelli già respinti nei gradi precedenti, senza una critica mirata alla sentenza impugnata. Riguardo alla sanzione, i giudici hanno ribadito che la determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del magistrato di merito. La Corte territoriale ha motivato in modo logico il diniego di ulteriori sconti per l'elevata intensità del dolo. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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