Il Giudice per l'udienza preliminare dichiarava non doversi procedere nei confronti de L'Imputato per mancata conoscenza del processo, fissando il termine delle ricerche al 2032. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, contestando l'errato calcolo del termine di sospensione della prescrizione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che per il reato di danneggiamento informatico aggravato, con recidiva reiterata, il termine di prescrizione raddoppiato è di 26 anni e 8 mesi. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione limitatamente alla data finale delle ricerche, rideterminandola al 6 agosto 2051.
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