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Art. 633 Codice di Procedura Penale — Anno 2025

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Altri anni per Art. 633 Codice di Procedura Penale

Incidente probatorio revisione: chi è il giudice?
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza della Corte d'Appello, chiarendo un punto fondamentale sulla competenza per l'incidente probatorio revisione. Prima che venga formalmente presentata l'istanza di revisione di una condanna definitiva, qualsiasi richiesta di assunzione di prove, come un incidente probatorio, deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione e non alla Corte d'Appello designata per il giudizio di revisione. La competenza di quest'ultima sorge solo dopo il deposito dell'istanza di revisione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato annullato per incompetenza funzionale.
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Prova nuova in revisione: i limiti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che chiedeva la revisione della sentenza sulla base di una presunta "prova nuova", consistente nella sua espulsione dal territorio nazionale avvenuta prima del processo. La Corte ha chiarito che una prova già valutata e ritenuta tardiva nel giudizio di merito non può essere considerata "nuova" ai fini della revisione, riaffermando la natura straordinaria di tale rimedio e l'intangibilità del giudicato.
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Impugnazione difensore: l’avvocato può ricorrere?
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che negava al legale il diritto di opposizione autonoma al rigetto del patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha stabilito che l'impugnazione del difensore è un diritto autonomo e parallelo a quello dell'imputato, anche se la procedura richiama norme civilistiche, poiché resta un sub-procedimento accessorio a quello penale.
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Revisione penale e contrasto di giudicati
Un soggetto, condannato in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico con rito abbreviato, ha chiesto la revisione penale della sua sentenza. La richiesta si basava sul fatto che i suoi coimputati, giudicati con rito ordinario, erano stati successivamente assolti per lo stesso reato con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte d'Appello aveva dichiarato la richiesta inammissibile. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la palese inconciliabilità tra i due giudicati e la presenza di nuove prove richiedevano un esame approfondito nel merito attraverso un'udienza in contraddittorio, e non un rigetto sommario in fase di ammissibilità.
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Revisione europea: no senza sentenza CEDU
Un uomo condannato in assenza ha richiesto la revisione europea della sua sentenza, lamentando la violazione del diritto a un equo processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il rimedio previsto dall'art. 628-bis c.p.p. presuppone inderogabilmente una precedente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) favorevole al ricorrente. Il rimedio non è estensibile ai cosiddetti 'fratelli minori', ovvero soggetti in situazioni analoghe ma privi di una pronuncia diretta della Corte EDU.
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