La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità emessa da un giudice penale riguardo un'opposizione a liquidazione compensi. Il caso verteva su un ricorso di un avvocato per gratuito patrocinio, correttamente depositato in cancelleria civile ma erroneamente trasmesso a un giudice penale. La Suprema Corte ha ribadito che la competenza per l'opposizione al quantum liquidato spetta al giudice civile, distinguendola nettamente dalle controversie sull'ammissione al patrocinio, che restano in ambito penale. L'errore procedurale ha portato all'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al presidente del tribunale competente.
Continua »