Una società creditrice ha impugnato un decreto di liquidazione dei compensi emesso a favore di un ausiliario dopo che la procedura esecutiva era già stata dichiarata estinta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, specificando che un simile provvedimento, qualificabile come decreto di liquidazione abnorme perché emesso da un giudice ormai privo di poteri, deve essere contestato tramite ricorso straordinario per cassazione e non con la normale opposizione, che risulta quindi inammissibile.
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