La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'azienda che invocava il principio di non contestazione per un presunto pagamento parziale a un ex dipendente. La Corte ha stabilito che l'allegazione del pagamento era troppo generica e priva di dettagli specifici, rendendo inapplicabile il principio. Di conseguenza, la condanna al pagamento dell'intera somma dovuta, con la possibilità di detrarre gli importi già versati solo in fase di esecuzione, è stata confermata.
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