I Debitori hanno contestato la regolarità di un pignoramento immobiliare promosso dal Creditore, chiedendo l'estinzione del processo esecutivo per incompletezza dei documenti depositati. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. Anziché presentare un reclamo formale entro i venti giorni stabiliti dalla legge, i Debitori hanno proposto una tardiva opposizione agli atti esecutivi contro un provvedimento successivo. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione e ha condannato i Debitori per lite temeraria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che l'estinzione del processo esecutivo può essere contestata esclusivamente tramite lo strumento del reclamo nei termini di legge. Di conseguenza, il ricorso dei Debitori è stato rigettato, confermando la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione per l'abuso dello strumento giudiziario.
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