Una proprietaria subisce il pignoramento illegittimo di alcuni suoi immobili all'interno di una procedura esecutiva diretta contro un terzo debitore. La proprietaria propone tempestiva opposizione di terzo e il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dei beni nel 2014. Anni dopo, la proprietaria richiede l'equo indennizzo Legge Pinto lamentando la durata irragionevole dell'intera esecuzione forzata, conclusasi nel 2018 per gli altri beni. La Corte di Cassazione respinge definitivamente la richiesta della donna. I giudici chiariscono che il terzo estraneo non è parte della procedura esecutiva principale. Il termine di sei mesi per chiedere l'indennizzo decorreva dall'ordinanza del 2014 che aveva liberato i suoi beni, rendendo tardiva l'azione avviata nel 2018.
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