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Art. 630 Codice di Procedura Civile

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Intervento tardivo: l’udienza cartolarizzata è valida
La Corte di Cassazione ha stabilito che un intervento del creditore, avvenuto dopo la scadenza del termine fissato in un'udienza "cartolarizzata" per le osservazioni al piano di riparto, deve considerarsi un intervento tardivo. La sentenza chiarisce che la procedura scritta, introdotta dalla normativa emergenziale, è pienamente equiparabile a un'udienza fisica, rendendo definitivo il piano di distribuzione approvato e precludendo la partecipazione di creditori intervenuti successivamente.
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Opposizione decreto liquidazione: il rimedio corretto
La Corte di Cassazione chiarisce che l'opposizione decreto liquidazione del compenso di un professionista delegato, quando non contesta l'importo ma il soggetto tenuto al pagamento, deve essere proposta come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). In tale giudizio è necessaria la partecipazione di tutte le parti potenzialmente obbligate (litisconsorzio necessario), pena la nullità della decisione.
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Estinzione procedura: Cassazione su inattività creditore
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una debitrice che chiedeva l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare. La Corte chiarisce che un difetto nella procura del legale del creditore non configura un'ipotesi di 'inattività' (che richiede la mancata comparizione a due udienze consecutive), bensì una questione di 'improcedibilità' della procedura. Tale vizio deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'istanza di estinzione procedura.
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Spese custodia pignoramento: come opporsi?
La Cassazione Civile, con la sentenza n. 34751/2019, chiarisce i rimedi per contestare la liquidazione delle spese custodia pignoramento. Un creditore si era opposto, ai sensi dell'art. 170 T.U. Spese di Giustizia, al provvedimento che gli addebitava i costi del custode, sostenendo dovessero gravare sul debitore. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che tale strumento serve solo a contestare il 'quantum' (l'importo), non il soggetto obbligato. Per quest'ultima questione, lo strumento corretto è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
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