Dei debitori si oppongono a un pignoramento immobiliare sostenendo che il creditore abbia iscritto a ruolo l'atto in ritardo. Il tribunale rigetta l'opposizione perché presentata fuori termine. La Corte di Cassazione, però, chiarisce un punto fondamentale: il ritardo nell'iscrizione a ruolo causa una "estinzione tipica" del processo esecutivo. La contestazione di tale vizio non va fatta con un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), ma con un reclamo specifico (art. 630 c.p.c.). Avendo i debitori utilizzato lo strumento sbagliato, la Corte cassa la sentenza, evidenziando come l'errore procedurale abbia reso l'azione inammissibile sin dall'inizio.
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