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Art. 629 Codice Penale — Sezione Sez. F Penale

Altri anni per Art. 629 Codice Penale

Reato continuato: no alla pena base su un illecito prescritto
Due imputati sono stati condannati in appello per estorsione, usura e truffa. Entrambi hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del secondo imputato, confermando la sua condanna. Al contrario, ha accolto parzialmente il ricorso del primo imputato. I giudici di secondo grado, nel rideterminare la sanzione dopo aver dichiarato prescritti alcuni reati, hanno commesso un errore di calcolo. Hanno infatti individuato come reato più grave, su cui applicare la disciplina del reato continuato, un illecito ormai estinto per prescrizione. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio del primo imputato, rinviando alla Corte d'appello di Perugia per una nuova quantificazione della pena, rendendo però definitiva la sua responsabilità penale per gli altri reati non prescritti.
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Reformatio in peius: i limiti in appello decisi
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale e di diversi imputati contro una sentenza d'appello che aveva ricalcolato le pene per reati associativi. La decisione chiarisce i confini del giudizio di legittimità e l'applicazione del principio del divieto di reformatio in peius, confermando che la Corte non può rivalutare i fatti e che il giudice del rinvio ha correttamente determinato le sanzioni senza peggiorare la posizione degli imputati.
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