La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un condannato per bancarotta fraudolenta che chiedeva la rescissione del giudicato, sostenendo di non essere stato a conoscenza del processo. La Corte ha stabilito che la mancata conoscenza non era incolpevole, ma derivava dalla negligenza dell'imputato, il quale, pur avendo nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, non si è poi preoccupato di mantenere i contatti per seguire gli sviluppi del procedimento. La rinuncia al mandato da parte del primo avvocato non esonera l'imputato dal suo dovere di diligenza.
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