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Art. 627 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

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Altri anni per Art. 627 Codice di Procedura Penale

Bancarotta documentale fraudolenta: l’intento
La Corte di Cassazione chiarisce la distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta documentale fraudolenta. La sentenza in esame conferma che l'occultamento delle scritture contabili integra il reato più grave quando è animato dal dolo specifico, ovvero dall'intento di arrecare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Nel caso specifico, il comportamento fraudolento e omissivo protratto nel tempo da parte dell'amministratore è stato considerato prova sufficiente di tale finalità.
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Bancarotta fraudolenta avvocato: sequestro del profitto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un legale accusato di concorso in bancarotta fraudolenta avvocato. Il professionista aveva incassato somme per conto di una società cliente, poi fallita, trattenendone una parte. La Corte ha confermato la legittimità del sequestro preventivo su tali somme, ritenute profitto del reato, poiché vi erano sufficienti indizi di un accordo illecito con l'amministratore della società per sottrarre fondi ai creditori, rendendo la condotta del legale partecipe del reato.
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Fungibilità della pena: la Cassazione chiarisce i limiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva di scomputare un periodo di detenzione pregressa (presofferto) da una pena per un reato commesso successivamente. Il caso, caratterizzato da un complesso iter processuale con due precedenti annullamenti con rinvio, verteva sul principio della fungibilità della pena. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., la carcerazione subita non può essere imputata a una pena per un fatto criminoso commesso dopo la detenzione stessa, al fine di non creare una "riserva di impunità". La decisione del giudice del rinvio, che ha riesaminato l'intera questione, è stata ritenuta corretta in quanto i precedenti annullamenti avevano rimosso totalmente i provvedimenti impugnati, conferendogli pieni poteri decisori.
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