L'imputato rispondeva del reato per essersi impossessato di un quantitativo indefinito di acqua potabile attraverso la manomissione del contatore e un allaccio abusivo diretto alla rete idrica pubblica. La Corte di Appello confermava la condanna per furto aggravato di acqua. L'uomo proponeva ricorso per Cassazione contestando la prescrizione del reato, l'aggravante contestata, l'assenza di querela e la motivazione dei giudici di merito. I Supremi Giudici hanno rigettato integralmente l'impugnazione. La prescrizione non era maturata grazie alla sospensione prevista dalla riforma penale. Inoltre, la contestazione sull'aggravante era una questione nuova e mai sollevata prima, rendendo il reato procedibile d'ufficio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna penale e disponendo il pagamento delle spese di giudizio oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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