La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12282/2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati che avevano stipulato un concordato in appello. La Corte ha chiarito che, in caso di accordo sulla pena in secondo grado, il giudice non è tenuto a motivare la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p., poiché la sua valutazione è limitata ai soli motivi di ricorso non oggetto di rinuncia. L'ordinanza affronta anche l'applicazione della pena accessoria a durata fissa.
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