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Art. 623 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

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Divisione endoesecutiva: l’appello è il rimedio giusto
In un caso di pignoramento di una quota di immobile, la Corte di Cassazione ha chiarito la natura del procedimento di divisione endoesecutiva. A seguito di una decisione del Tribunale che dichiarava improcedibile la domanda di divisione, la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto inammissibile il gravame, qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi. La Suprema Corte ha cassato tale decisione, stabilendo che la divisione endoesecutiva è un giudizio cognitivo autonomo e la sentenza che lo definisce deve essere impugnata con l'appello, non con il ricorso diretto in Cassazione.
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