La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per falso e ricettazione con applicazione della recidiva reiterata. I giudici di merito avevano conteggiato come precedente una vecchia condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali, fattispecie tuttavia depenalizzata nel 2016. La Suprema Corte ha affermato che i reati depenalizzati non possono fondare la recidiva. Venuta meno tale aggravante qualificata, la recidiva reiterata e prescrizione hanno inciso direttamente sulle imputazioni. Il reato di falso materiale è risultato del tutto prescritto per il decorso del termine massimo di nove anni, con conseguente annullamento senza rinvio della condanna. Per il reato di ricettazione, invece, il termine di prescrizione non è ancora decorso; la Cassazione ha quindi confermato la responsabilità penale, annullando la sentenza con rinvio per consentire alla Corte d'appello di ricalcolare la misura della pena.
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